Art. 18 · Iscrizione di un clone
Capo II

Art. 18

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Iscrizione di un clone

In vigore dal 10 mar 2021
1. Il clone, confermate le caratteristiche di cui all' e ritenuto idoneo, è iscritto nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il clone iscritto nel Registro viene periodicamente e ufficialmente controllato conformemente alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non presenti più le caratteristiche richieste per l'iscrizione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-18