Art. 16 · Iscrizione della varietà
Capo II

Art. 16

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Iscrizione della varietà

In vigore dal 10 mar 2021
1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati degli esami ufficiali di cui all', previo parere positivo del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'esito complessivo sulle prove effettuate. 3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima deve essere riportata nel Registro come «sinonimo». 4. Le varietà ammesse al Registro sono controllate in base alle disposizioni di cui al Capo III. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. 6. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggette alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Capo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale. 7. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche d'ufficio, previa sottoposizione alle prove di cui all'.
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