Art. 2
2 / 10Autorità nazionale competente
In vigore dal 3 mar 2021
1. Ai sensi dell' del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico è designato Autorità nazionale competente, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli dello stesso.
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