Art. 6 · Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Art. 6

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Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all' sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «è stato trasmesso»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonché le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell', commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».
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