Art. 13
13 / 29Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
1. All' della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli » sono sostituite dalle seguenti: «nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all' o, nel caso previsto dall', dall'arresto della persona ricercata» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all' o per altre circostanze oggettive, non è possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso può essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.»;
c) al comma 3:
1) la parola: «riconosciuta» è sostituita dalle seguenti: «o di un privilegio riconosciuti»;
2) dopo le parole: «ordinamento italiano,» sono inserite le seguenti: «la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e»;
3) le parole: «non opera più» sono sostituite dalle seguenti: «o il privilegio non operano più»;
4) dopo la parola: «inoltrare» è inserita la seguente: «immediatamente»;
d) al comma 4, le parole: «se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna» sono soppresse;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall', comma 1, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10#art-13