Art. 28 · Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 28

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Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. 3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell', comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-28