Art. 3 · Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

Art. 3

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Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 1 dic 2020
Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni 1. Le attività di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini del coordinamento e dell'uniformità applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni. 2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;153#art-3