Art. 8 · Impugnazioni

Art. 8

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Impugnazioni

In vigore dal 1 dic 2020
1. Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo è presentato con l'apposito modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-8