Art. 40 · Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari

Art. 40

40 / 42

Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari

In vigore dal 20 nov 2020
Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari 1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 2. All'articolo 2380-bis, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.». 3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.». 4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-40