Art. 22
22 / 42Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 20 nov 2020
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «sentenza dichiarativa di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale».
2. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-22