Art. 17
17 / 42Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 20 nov 2020
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «entro cinque giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sette giorni prima»;
b) al comma 7, dopo le parole «a tutti gli interessati» sono aggiunte le seguenti: «almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto».
2. All'articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147#art-17