Art. 6
6 / 9Tutela giurisdizionale
In vigore dal 14 nov 2020
1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto è ammesso ricorso dinnanzi al giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-16;142#art-6