Art. 7
7 / 9Abrogazioni e modifiche
In vigore dal 26 set 2020
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230, comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) l' del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. All'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è soppresso il seguente periodo: «I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f).».
3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dell' del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bisdella legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-09-03;116#art-7