Titolo IX
Art. 91
116 / 246Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48).
In vigore dal 27 ago 2020
1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto, è assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile che non può abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta sostituzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l'ISIN, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni è comunicata al Prefetto, all'ISIN nonché all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Storico versioni
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