Art. 8 bis · Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77).
Titolo III

Art. 8 bis

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Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77).

In vigore dal 18 gen 2023
(Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, ). 1. Le autorità competenti pongono in atto le misure affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche. 2. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell' della legge 3 agosto 2007, n. 124.
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