Capo II
Art. 74
32 / 246Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17).
In vigore dal 18 gen 2023
1. L'Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).
2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.).
3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.
4. Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-74