Titolo VI
Art. 39
70 / 246Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).
In vigore dal 18 gen 2023
1. È vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.
2. Sono altresì vietati:
a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico, l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportano un aumento dell'attività nei prodotti di consumo;
c) le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonché l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali;
d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non è effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall';
e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-39