Art. 39 · Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).
Titolo VI

Art. 39

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Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).

In vigore dal 18 gen 2023
1. È vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di: a) prodotti per l'igiene e cosmesi; b) oggetti di uso domestico o personale; c) giocattoli; d) alimenti e bevande; e) mangimi per animali; f) dispositivi antifulmine. 2. Sono altresì vietati: a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico, l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione; b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportano un aumento dell'attività nei prodotti di consumo; c) le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonché l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali; d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non è effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'; e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-39