Art. 239 · Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi
Titolo XVII

Art. 239

240 / 246

Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

In vigore dal 27 ago 2020
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto. 2. Sino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell' del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-239