Capo III
Art. 231
59 / 246Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione
In vigore dal 18 gen 2023
1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonché dall' sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell', all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in ciò compreso anche il finanziamento delle attività di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell', comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attività.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono irrogate dalle autorità cui è attribuita ai sensi dell' la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che precedono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XVI non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate per il bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-231