Art. 212 · Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
Titolo XVICapo I

Art. 212

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Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall' è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00. 2. L'esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di effettuare le comunicazioni di cui all', commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 3. Chiunque viola le disposizioni degli , comma 1, e 151, commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.
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