Art. 203 · Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59Euratom, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
Titolo XV

Art. 203

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Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59Euratom, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59 Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). 1. È vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali: a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attività di cui all', le cui concentrazioni di attività sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d); b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all', comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attività sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d). 2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attività, per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli .

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