Art. 195 · Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131).
Capo II

Art. 195

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Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131).

In vigore dal 18 gen 2023
1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. 2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati nell'allegato XXXIV. 3. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-195