Titolo XIV›Capo I
Art. 180
205 / 246Approvazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 119).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il Prefetto, trasmette il piano di emergenza esterna di cui all' all'ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione.
2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 viene trasmesso dal Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonché a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui all', comma 2 e al titolare dell'autorizzazione.
3. Il Prefetto, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-180