Titolo XIV›Capo I
Art. 175
200 / 246Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all', predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare», al quale prendono parte il Questore, il Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante delle amministrazioni e degli enti locali competenti per la specifica pianificazione, afferenti al sistema di gestione delle emergenze di cui all', un rappresentante degli organi del SSN competenti per territorio nonché, un rappresentante dell'ARPA/APPA e da un rappresentante del titolare dell'autorizzazione. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui all'.
2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell'allegato XXXII.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-175