Art. 153 · Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105).
Titolo XII

Art. 153

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Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105).

In vigore dal 27 ago 2020
1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o a quelli naturalmente in esso presenti. 2. Nel caso di individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione è garantita dalla struttura medesima, compresa la definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da tenersi dopo la dimissione, che tengono conto dei principi e dei criteri generali di cui all', commi 8 e 9. 3. L'accertamento di contaminazione o presenza di radioattività negli individui che non sono ricoverati nè presi in carico da strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla ASL competente per territorio che li prende in carico e, se il ricovero non risulta necessario, fornisce loro le istruzioni e norme di comportamento cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri generali di cui all', commi 9 e 10. 4. Restano ferme le disposizioni di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».
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