Art. 135 · Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).
Titolo XI

Art. 135

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Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all', prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica. 2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorchè di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione. 3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. 4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi: a) idoneo; b) idoneo a determinate condizioni; c) non idoneo. 5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo. 6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite previste dall', illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. 7. Ai fini della valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-135