Art. 132 · Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).
Titolo XI

Art. 132

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Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).

In vigore dal 18 gen 2023
1. L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: a) la relazione di cui all', comma 2 e all', comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all', comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9; b) le valutazioni di cui all', comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui al medesimo , comma 1, lettera b), numeri 3) e 4); c) i verbali dei controlli di cui all', comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive; d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda; e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all', comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione; f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti. 2. Per i lavoratori di cui agli nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell'allegato di cui al comma 6. 3. Il datore di lavoro conserva: a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b); b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c); c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f); d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall'esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza. 4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all', all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall', comma 3. 5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo. 6. L'allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell'allegato XXIII.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-132