Art. 123 · Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).
Titolo XI

Art. 123

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Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).

In vigore dal 18 gen 2023
Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, ai sensi dell', per: a) i lavoratori esposti; b) gli apprendisti e studenti; c) i lavoratori non esposti; d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui all'. 2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresì i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati ai sensi dell' per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all', comma 8, lettera b).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-123