Titolo XI
Art. 123
148 / 246Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).
In vigore dal 18 gen 2023
Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ).
1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, ai sensi dell', per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui all'.
2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresì i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati ai sensi dell' per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all', comma 8, lettera b).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-123