Art. 100 · Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 57)
Titolo IX

Art. 100

125 / 246

Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 57)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all', trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all', comma 1, un rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. 2. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all', comma 1, una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni interessate e l'ISIN, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-100