Art. 1 · Trasferimento di beni

Art. 1

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Trasferimento di beni

In vigore dal 20 set 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»; Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 54 e 55; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto. 2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109#art-1