Art. 1
1 / 6Trasferimento di beni
In vigore dal 20 set 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 54 e 55;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;109#art-1