Art. 6
6 / 13Oggetto della comunicazione
In vigore dal 6 gen 2026
1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell', e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100#art-6