Art. 10
10 / 13Modifiche alle disposizioni vigenti
In vigore dal 26 ago 2020
1. All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, le parole «agli » sono sostituite dalle seguenti: «agli bis, 8 bis ter e 10».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;100#art-10