Art. 15 · Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Capo I

Art. 15

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Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

In vigore dal 29 lug 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni 1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette»; b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall', comma 5-ter, la disposizione»; c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall', comma 5-ter, la disposizione»; d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»; e) il comma 13 è sostituito dai seguenti: «13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all', entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all', comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»; f) al comma 18, la parola «1,» è soppressa; g) al comma 20, la parola «1,» è soppressa.
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