Capo I
Art. 11
11 / 21Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
In vigore dal 29 lug 2020
Modifiche all' del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1. All' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;
c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73#art-11