Art. 8
8 / 11Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
In vigore dal 25 giu 2020
1. All'allegato I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione 1:
1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente: «1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;
6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;
8) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;
10) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
b) alla Sezione 2:
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
d) la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:
«Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi.
I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.
Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose è la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.
Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.».
2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčenì profesnì způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gepjarművezetői kepesitesi igazolvany
karta tà kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikacii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare»;
c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;
d) il titolo della raffigurazione «CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE» è sostituito da: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;
e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 «codice comunitario» è sostituito da «codice dell'Unione».
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