Art. 3 · Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Art. 3

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Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

In vigore dal 25 giu 2020
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Deroghe). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli: a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali; f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14; g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. 2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. 3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende: a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purchè la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale. 4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;50#art-3