Art. 1 · Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Art. 1

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Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

In vigore dal 25 giu 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'allegato A, n. 15); Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva n. 2003/59/CE; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE; Visto l' della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti). - 1. L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.».
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