Art. 5 · Mutuo riconoscimento
Capo I

Art. 5

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Mutuo riconoscimento

In vigore dal 24 ott 2020
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;68#art-5