Capo III
Art. 9 bis
16 / 79Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato
In vigore dal 15 ott 2024
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.
2. L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.
3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.
4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-9-bis