Capo III
Art. 7 bis
15 / 79Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia
In vigore dal 15 ott 2024
1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all', comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell', comma 4, lettere a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-7-bis