Capo VI
Art. 46
51 / 79Disposizioni finanziarie
In vigore dal 15 ott 2024
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui agli , comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli , comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall', commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell', commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.
2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall', commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell', commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell' della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
5. Le tariffe di cui ai commi 2 e 2-bis, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all', comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l' per impianti di cui agli .
5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-46