Capo VI
Art. 43
48 / 79Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading
In vigore dal 15 ott 2024
1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.
2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati.
2-ter. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell', paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.
2-quater. Per gli impianti di cui agli sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato.
2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-43