Art. 42 undecies
70 / 79Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis
In vigore dal 15 ott 2024
1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'decies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.
2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.
3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.
4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.
7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalità di cui all', comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:
a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell', paragrafo 11, e degli della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all' del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'decies.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-undecies