Art. 42 septiesdecies
76 / 79Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia
In vigore dal 15 ott 2024
1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;
b) in deroga all'-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-42-septiesdecies