Art. 42 septies · Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Art. 42 septies

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Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

In vigore dal 15 ott 2024
1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all' se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all', comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. 4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato; b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo; c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo; d) un piano di monitoraggio di cui all'; e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'decies.
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