Art. 42 bis · Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni
Capo V

Art. 42 bis

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Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni

In vigore dal 15 ott 2024
1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all', comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell', si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente: a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. 2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell', paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente: a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU. 4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi. 5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell', paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia: a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell', comma 3-bis, o dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell', comma 3-bis, o dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro. 8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.
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