Art. 4 bis · Autorità nazionale competente ETS 2
Capo II

Art. 4 bis

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Autorità nazionale competente ETS 2

In vigore dal 15 ott 2024
1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. 3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta. 5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE. 7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2. 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2. 11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
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