Capo II
Art. 4
4 / 79Autorità nazionale competente
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.
1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.
2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.
2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.
4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.
5. COMMA ABROGATO DAL DL.GS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.
6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:
a) uno dall'ISPRA;
b) uno dall'ENAC;
c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
e) quattro dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.
6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del GSE e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.
7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni.
8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all' comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC.
10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica... sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-4