Art. 38 · Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM)
Capo V

Art. 38

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Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM)

In vigore dal 15 ott 2024
Attività di attuazione congiunta (JI) e attività di meccanismo pulito (CDM) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. 2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo. 3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate. 4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-38