Capo V
Art. 35
39 / 79Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
In vigore dal 15 ott 2024
1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.
1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all' comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della società di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la società di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all', sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47#art-35